Corretta la Finanziaria.
Modificate le tabelle per correggere la distorsione che aveva provocato l'applicazione dell'articolo 1, comma 11, della legge (Finanziaria 2007) n.296 del 2006
"Decreto interministeriale del 07.03.2007. Modalità applicative dell'articolo 1, comma 11, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari"
(G.U. n. 105 del 08.05.2007)
Testo del decreto
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decretano:
A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'assegno per il nucleo familiare (per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili), non pụ essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili
(fonte mailing list ed-scuola)






