Approvato il Decreto sul Pubblico Impiego contenente l'art.6
Riceviamo da Cittadinanzattiva ONLUS e integralmente riportiamo:
Carissimi, vi scrivo per informarvi che ieri sera il Senato ha approvato il Decreto sul Pubblico Impiego contenente l'articolo n.6 che semplifica notevolmente le procedure per l'ottenimento dell'invalidità, handicap e indennità di accompagnamento per tutti coloro che sono affetti da malattia cronica o disabilità.
Ringraziamo tutti coloro che hanno lottato con noi ed hanno sostenuto questa battaglia.
Vi inoltro qui di seguito il nostro comunicato stampa e vi trascrivo il link al testo di legge:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=14&id=179863 <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=14&id=179863>
Per ciò che concerne l'articolo n. 6, ecco qui di seguito il testo integrale:
Articolo 6.
Articolo 6.
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi
per le persone con disabilità)
(Semplificazione degli adempimenti amministrativi
per le persone con disabilità)
1. Le regioni, nell‚ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all‚articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l‚invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l‚accertamento dell‚handicap e dell‚handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale.
1. Identico.
2. Al comma 3 dell‚articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all‚articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all‚articolo 33, comma 5, della medesima legge.».
2. Identico.
3. Il comma 2 dell‚articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
3. Identico:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell‚indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all‚accertamento della permanenza della minorazione civile o dell‚handicap. Con decreto del Ministro dell‚economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell‚indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all‚accertamento della permanenza della minorazione civile o dell‚handicap. Con decreto del Ministro dell‚economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».
3-bis. L‚accertamento dell‚invalidità civile ovvero dell‚handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all‚articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all‚articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell‚interessato. Gli esiti dell‚accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all‚articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all‚esito di ulteriori accertamenti.
Comunicato stampa Roma, 1 marzo 2006
Semplificato il riconoscimento dell‚invalidità civile e dell‚handicap. Cittadinanzattiva ringrazia quanti si sono battuti per questo diritto e invita all‚immediata applicazione dello stesso
„Ringraziamo tutti coloro che si sono battuti con noi per la semplificazione delle procedure di accertamento sanitario per i portatori di handicap e per i malati cronici, approvata ieri in via definitiva all‚interno del decreto della pubblica amministrazione. Il ringraziamento va alle oltre ottanta associazioni di malati cronici e di disabili[1] <file:///C:/Programmi/IncrediMail/Data/RunTime/Message/2DD1C52E-F4CE-4C18-8F97-1836FD791D61.IncrediFlavorCache#_ftn1> , ai Ministeri della Funzione pubblica e della Salute, a deputati e senatori della maggioranza e dell‚opposizione che hanno favorito l‚approvazione della legge, nonchè ai cittadini che hanno firmato sul nostro sito la lettera per sostenere la norma‰.
La legge, approvata ieri, prevede che malati cronici e disabili non debbano più sottoporsi periodicamente alle visite di accertamento per verificare la permanenza della minorazione civile o dell‚handicap, e potranno di conseguenza godere, senza interruzioni di tempo, del beneficio economico e di accompagnamento al quale hanno diritto.
„Con l‚approvazione di questa norma, le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti hanno mostrato una maggiore attenzione nei confronti di una fascia fragile della popolazione e si è fatto un primo importante passo verso una pubblica amministrazione più attenta alle reali necessità dei cittadini e alla tutela dei loro diritti‰, dice Teresa Petrangolini, segretario generale di Cittadinanzattiva.
„Chiediamo ai futuri Ministri della Salute e dell‚Economia di rendere esigibile questo diritto, provvedendo con urgenza alla definizione delle patologie croniche invalidanti per le quali vale l‚applicazione della legge e invitando le Regioni ad applicare da subito la stessa‰.
Cittadinanzattiva invita i cittadini che avessero bisogno di maggiori informazioni sulla norma a rivolgersi al proprio servizio di tutela Pit Salute (06.36718444, pit.salute@cittadinanzattiva.it).
Cittadinanzattiva onlus ˆ Ufficio stampa
06.36718.302 -.408.






